Art. 36.
(Pene che comportano prescrizioni e obblighi. Inosservanza).

      1. In materia di pene che comportano prescrizioni e obblighi e della relativa inosservanza, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che l'applicazione della pena che imponga obblighi di fare sia subordinata al consenso e che, in caso di diniego di consenso, il giudice possa applicare altra pena, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità;

          b) prevedere che in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti dal giudice, questi sostituisca la sanzione irrogata con altra più afflittiva secondo un criterio di gradualità, avuto riguardo alla gravità della violazione.